Barriere architettoniche

L'eliminazione delle barriere architettoniche risponde a un'esigenza di autonomia, di fruibilità in sicurezza di spazi privati e pubblici, di dignità sociale delle persone con disabilità.

Le libertà di movimento e di autodeterminazione sono diritti inviolabili della persona e le Pubbliche amministrazioni devono operare per rimuovere gli ostacoli, di qualunque natura, che le inibiscono o le limitano. Il rispetto di un diritto inalienabile ha come base il concetto di accessibilità, intesa non solo in termini di raggiungibilità ma che ingloba anche i requisiti di fruibilità, di praticabilità, dotazione di arredi e attrezzature, sicurezza d’uso, identificabilità e comfort.

La LR 47/1991 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, modificata con la L.R. 66/2003, e la L.R. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” hanno introdotto importanti novità che insistono sia nello snellimento delle procedure per ottenere i contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia sull’attenzione all’accessibilità nei nuovi insediamenti.

La Regione Toscana aggiorna annualmente la ripartizione dei finanziamenti relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 47/91 e ai sensi del Regolamento di attuazione emanato in data 3/1/2005 con D.P.G.R. n. 11/R.

La Regione investe ogni anno molte risorse su questo delicato tema e stimola le amministrazioni comunali all'approvazione dei Peba (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche).

Article ID: # 185524
Ultimo aggiornamento: 01.03.2024
Condividi

Approfondimenti