Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo

Con la nuova proposta di legge la Regione Toscana persegue lo scopo di realizzare un’amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla trasparenza, sulla diffusione dei dati liberamente accessibili e riutilizzabili (open data), sulla partecipazione e sulla collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, i cittadini, le imprese e tutti i soggetti del territorio, in coerenza e in continuità con le norme europee e nazionali in materia.
fernanda 9 Anni Fa - Modificato
La proposta di legge cerca di definire la strategia in materia di open data sul territorio, dando forma e sostanza ai principi dell'open government: trasparenza, partecipazione e collaborazione.
Cosa ne pensate?
Fernanda Faini
Responsabile P.O. "Assistenza giuridica e normativa in materia di ammiistrazione digitale" - Regione Toscana
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kalaktatla 9 Anni Fa
Sarebbe utile e necessario che si aggiunga al testo di legge che ogni dato che ogni ente della regione deve rendere pubblico perché sia valido, sia inserito negli open data. Ad esempio tutti gli albi pretori o il BURT stesso.
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fernanda 9 Anni Fa - Modificato
Grazie del suggerimento.
La proposta di legge va esattamente nel senso che lei propone.
Tra le sue finalità l'articolato, infatti, ha proprio quella di far rilasciare i dati in open data e a tal fine l'art. 4, comma 1, prevede che la Regione e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, garantiscano la diffusione dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui sono titolari, strutturati in formati aperti,liberamente accessibili a tutti e riutilizzabili (open data). Non si parla di un impegno, ma di un obbligo per i soggetti previsti. La norma chiarisce, infatti, che i dati e i documenti devono essere accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito da chiunque, nel rispetto della normativa statale e regionale (art. 4, comma 2).
Pertanto la proposta di legge si esprime proprio nel senso che la Regione e gli enti regionali debbano rendere aperti i propri dati e, quindi, abbiano obblighi specifici da questo punto di vista, la violazione dei quali, oltre a configurare una violazione di legge, viene ritenuta rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti (art. 6, comma 4).
Gli obblighi in materia di open data, già previsti a livello nazionale (mi riferisco in particolare al d.lgs. 82/2005, come successivamente modificato e integrato, in particolare i suoi artt. 52 e 68, e il d.lgs. 33/2013, in particolare art. 7) sono ulteriormente rafforzati dalla presente proposta di legge, che nasce anche proprio per conferire cogenza alla strategia regionale in materia di open data nel senso che lei propone.
Fernanda Faini
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DO
open 9 Anni Fa
La proposta di legge così formulata sembra non tenere di conto di web harvesting o dei mashup per ottenere dataset maggiormente significativi e utili oltre a favorirne la realizzazione anche con la "contaminazione" delle comunità di sviluppatori e delle università del territorio.

In ottica di una futura maggiore collaborazione tra il mondo accademico, privato e pubblico si propone di inserire un articolo che permetta esplicitamente alla regione di generare dataset con le metodiche sopra indicate
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fernanda 9 Anni Fa - Modificato
Grazie del suggerimento che ci permette di chiarire il punto.
Come espresso nella relazione illustrativa e nel preambolo della proposta di legge, la finalità è proprio riutilizzare, incrociare e integrare i dati messi a disposizione e sviluppare servizi e applicazioni a favore della collettività.
A tali fini, la proposta di legge prevede nell'art. 5, comma 3, che si promuovano modalità tecniche che consentano di realizzare l'interoperabilità e di effettuare correlazioni fra insiemi di dati e banche di dati, esattamente nel senso proposto nel commento.
Inoltre al fine di riutilizzare al meglio i dati, accanto a intese con i soggetti che perseguono finalità strumentali alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 3, comma 4 ss.), all'art. 8, si prevede la creazione di spazi in cui strutturare modalità di utilizzo dei dati in modo cooperativo fra mondo pubblico e privato, prevedendo altresì la promozione di interventi e iniziative rivolte allo sviluppo di idee e realizzazioni innovative. E' infatti fondamentale l'analisi, dal momento che nel caso di dataset generati su dati di altri soggetti sarà necessario valutare gli aspetti giuridici e tecnici (le licenze di riutilizzo e la qualità dei dati stessi).
Quindi massima apertura a utilizzi e incroci, idonei a creare utilità.
Naturalmente nella proposta di legge non abbiamo potuto scendere nel dettagli delle diverse tecniche, proprio per la tipologia di atto generale e astratto, ma già la delibera regionale n. 23 del 2013 in tema open data parla chiaramente di mashup.
Grazie del commento, è un aspetto centrale ed era importante chiarire. Spero di essere riuscita a farlo.
Fernanda Faini
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DO
open 9 Anni Fa
Mi perdoni, ma temo che la Sua risposta non abbia affrontato l'argomento.
Provo a spiegarmi meglio.
Come si concilia un ipotetico web harvesting effettuato da una struttura collegata dalla regione sui dati esposti dal sito istituzionale di un altra struttura collegata alla regione con l'articolo 6?
In questo caso o in caso di mashup quel è la "struttura responsabile del dato", chi genera il dato o chi lo raccoglie o lo tratta?
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DO
open 9 Anni fa in risposta a open .
Come Lei scrive "sarà necessario valutare gli aspetti giuridici e tecnici", questo significa che la problematica non viene risolta in questa normativa. per questo mi permetto di insistere.
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fernanda 9 Anni Fa
Innanzitutto chiarisco che parlo non solo a mio nome, ma dopo confronto con membri del gruppo di lavoro open data, quindi anche colleghi che si occupano di aspetti tecnici.
L'organizzazione disegnata dall'art. 6 è dovuta alla necessità di rendere il processo di apertura condiviso in tutta l'amministrazione, rendendo responsabili le diverse strutture della qualità dei dati che vengono esposti. In caso di mashup chiaramente ci sarà una struttura che avrà la responsabilità del dataset creato, responsabilità necessaria per manutenere e mantenere aggiornato il dataset.
La valutazione concreta degli aspetti giuridici e tecnici di ogni insieme di dati evidentemente non può avvenire in normativa, ma deve avvenire in concreto prima della pubblicazione, al fine di rispettare le norme e garantire la qualità dei dati. Queste valutazioni concrete non avvengono nelle norme nazionali e neppure in queste regionali, proprio per la caratteristica delle norme di dover essere generali e astratte e perché si tratta di bilanciamento fra esigenze da farsi in concreto (mi riferisco al rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore etc.).
Ciò non toglie che, come chiarivo nel precedente commento, la normativa (nei riferimenti che le dicevo) fornisce copertura a correlazioni e combinazioni idonee a creare utilità per la collettività.
Cordiali saluti.
Fernanda Faini
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